In deroga alle disposizioni di cui all'art . 11 della L.R. 12/99 possono partecipare al concorso, per l'assegnazione degli alloggi E.r.p., autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:
- i figli coniugati;
- i nubendi che, alla data di ubblicazione del bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatori semestrali, abbiano effettuale le pubblicazioni di matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- le persone sole con almeno un figlio a carico.
I requisiti previsi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinanta all'assistenza abitativa debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente ai commi c), d), e) del bando, anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza del rapporto di locazione.
Il requisito di cui alla lettera f) del bando deve pernaere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.
Non può essere presentata piu di una istanza per ciascun componente familiare.